(massima n. 1)
In tema di cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute in scritti difensivi, l'apprezzamento circa l'effettivo rapporto tra queste e l'oggetto della causa - rimesso alla valutazione del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimitą - consegue all'istanza di cancellazione della parte, senza che l'istanza stessa costituisca, peraltro, domanda giudiziale, risultando essa, per converso, una semplice sollecitazione all'esercizio di un potere officioso del giudice, strumentale all'obbligo delle parti di comportarsi in giudizio con lealtą e probitą.