(massima n. 1)
La valutazione da parte del giudice di merito sul carattere sconveniente o offensivo di espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime a norma dell'art. 89 c.p.c. integrano esercizio di potere discrezionale, non censurabile in sede di legittimità, e l'istanza volta alla cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l'applicazione dell'anzidetto potere discrezionale, sicché l'omesso esame di essa non può formare oggetto di impugnazione in sede di legittimità.