(massima n. 1)
In tema di responsabilitā civile per espressioni offensive contenute in scritti processuali, sia la norma dell'art. 89 c.p.c. - finalizzata a regolare la correttezza formale del contraddittorio, senza individuare alcuna causa di non punibilitā - sia quella dell'art. 598 cod. pen. - che prevede la non punibilitā delle offese contenute negli scritti presentati dinanzi all'Autoritā Giudiziaria allorché esse riguardino l'oggetto della causa - si riferiscono espressamente ed esclusivamente alle parti ed ai loro difensori, non potendo quindi trovare applicazione nei confronti del consulente tecnico di parte, che č figura processuale diversa e non equipabile alle predette. (Fattispecie relativa ad affermazione della responsabilitā civile di un consulente tecnico di parte per espressioni diffamatorie nei confronti del consulente tecnico d'ufficio contenute in una memoria peritale depositata in un procedimento giudiziario).