(massima n. 1)
Se il mandato alle liti viene conferito a pił difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontą della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere in cassazione il ricorso č validamente proposto se sottoscritto anche da uno solo di essi.