(massima n. 1)
La domanda proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio per accettazione implicita del contraddittorio in ordine ad essa, ove la parte nei cui confronti la nuova domanda sia stata proposta non abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione ex art. 184 c.p.c., ancorché il suo procuratore, a seguito della rinuncia al mandato, non abbia assistito all'udienza e provveduto ai successivi atti difensivi, atteso che detta rinuncia (come la revoca della procura) sono inefficaci nei confronti della controparte (art. 85 c.p.c.).