(massima n. 1)
Nel caso di conflitto di interessi fra un minore ed il genitore esercente la potestà, insorto in relazione ad un giudizio pendente, la nomina del curatore speciale del minore compete, a norma dell'art. 320 ultimo comma c.c., unicamente al giudice tutelare, in quanto la norma di cui all'art. 78 ultimo comma c.p.c. ha carattere sussidiario e non è quindi applicabile al conflitto di interessi fra il genitore ed il minore, che è espressamente contemplato dal citato art. 320. Pertanto, la nomina del curatore speciale da parte del presidente dell'ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la causa, invece che da parte del giudice tutelare, comporta un vizio del procedimento che determina la nullità della sentenza, la quale può essere dedotta da qualsiasi parte, attenendo alla regolarità del contraddittorio sulla quale il giudice deve, a norma dell'art. 182 c.p.c., indagare anche d'ufficio.