(massima n. 1)
Il principio posto dall'art. 78, secondo comma, c.p.c., secondo cui in caso di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato deve nominarsi a quest'ultimo un curatore speciale, ha validitą generale e comprende tutti i casi in cui vi sia un contrasto tra centro autonomo di interessi (sia esso dotato o meno di personalitą giuridica) e il suo rappresentante, di modo che il giudice, in tali situazioni, deve rilevare anche d'ufficio il difetto di rappresentanza e rinviare la causa al giudice di primo grado. (Nel caso di specie la Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva ravvisato un siffatto conflitto di interessi in un giudizio promosso da un coamministratore con poteri congiunti contro la societą da lui pure rappresentata ed un gruppo di soci).