(massima n. 1)
Ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio in ordine all'istanza di fallimento proposta nei confronti di una societā di capitali della quale sia stato deliberato lo scioglimento senza che si sia provveduto alla designazione del liquidatore, non č necessaria la nomina del liquidatore giudiziario di cui all'art. 2487 cod. civ. e all'art. 15, ottavo comma, legge fall., novellato dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007, nomina alla cui richiesta sono legittimati i soci, gli amministratori e i sindaci, non anche i terzi. Ai terzi che intendano presentare l'istanza di fallimento č sufficiente provocare la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., il quale č legittimato a resistere all'istanza medesima, non implicando tale resistenza il compimento di attivitā di gestione, al di fuori di quella - che l'art. 78 cod. proc. civ. commette allo stesso curatore - volta a promuovere il ripristino della rappresentanza legale dell'ente.