(massima n. 1)
Il cancelliere non č tenuto a curare la comunicazione del dispositivo della sentenza, prescritta dall'art. 133 c.p.c., all'ufficio del P.M. presso il giudice di grado superiore, che ha facoltā di impugnare la sentenza, a norma dell'art. 72 stesso codice; ma da ciō, peraltro, non deriva che il potere di quest'organo sia confinato nel termine breve dell'impugnazione, una volta che l'art. 327, di portata generale, consente alle parti che non ricevettero comunicazioni e notificazioni, di poter impugnare le sentenze nell'anno della pubblicazione, termine che č a favore anche del P.M. presso il giudice a quo se, per avventura, nessuna comunicazione fosse stata fatta nei suoi confronti. Se poi al procuratore generale presso la corte d'appello o presso la Cassazione venisse data comunicazione di una sentenza di tribunale o, rispettivamente, di appello, č dalla data di comunicazione che comincia a decorrere il termine breve, previsto dall'ultimo comma dell'art. 72 in relazione all'art. 133 c.p.c. La facoltā di proporre impugnazione, prevista nel comma 5 dell'art. 72 del codice di rito, nel nuovo testo di cui alla L. n. 534 del 1950, compete all'ufficio del P.M. presso il giudice ad quem per tutte le cause matrimoniali e non soltanto per quelle nelle quali il P.M. ha legittimazione all'intervento e non all'azione. (Nella specie si trattava di annullamento della trascrizione di un matrimonio canonico).