(massima n. 1)
Il potere d'impugnazione del pubblico ministero, con riguardo ai procedimenti che avrebbe potuto egli stesso promuovere, quale quello per l'adozione da parte del tribunale per i minorenni di provvedimenti riconducibili nella previsione degli artt. 314 comma 6 e 333 c.c., resta soggetto alle forme che la legge stabilisce per le altre parti del processo, e, pertanto, ove si tratti di ricorso per cassazione, non può essere esercitato mediante la mera trasmissione del relativo atto alla cancelleria della Suprema Corte, senza preventiva rituale notificazione alle controparti.