(massima n. 1)
Nel giudizio per il disconoscimento di paternità, il ricorso per cassazione non deve essere notificato al pubblico ministero presso il giudice a quo, ma è sufficiente che intervenga il procuratore generale presso la Corte di cassazione, in quanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo non è necessaria quando detto organo, pur essendo tenuto per legge ad intervenire, non sia, tuttavia, titolare il diritto d'impugnazione (sia perché si tratti di cause che non abbia promosso e che non avrebbe potuto proporre, sia perché, comunque, il potere di impugnazione non gli sia attribuito dall'art. 72 c.p.c.).