(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di reclamo dalla Corte d'appello sezione speciale usi civici non va notificato al pubblico ministero presso il giudice a quo, atteso che, nel procedimento in materia di usi civici disciplinato dalle disposizioni della legge n. 1078 del 1930, tale organo, pur essendo tenuto per legge ad intervenire, non č titolare di un autonomo diritto di impugnazione.