(massima n. 1)
In tema di marchi d'impresa, ai sensi degli artt. 70 e 72 c.p.c., il P.M. č parte necessaria nei soli giudizi in cui sia stata esperita, in via principale o riconvenzionale, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullitą del marchio, potendo egli stesso proporre la relativa domanda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 69 c.p.c. e dell'art. 59 del D.L.vo 21 giugno 1942, n. 929, (tanto nel testo originario, quanto in quello sostituito dall'art. 55 del D.L.vo 4 dicembre 1992, n. 480), ed avendo in tal caso la facoltą d'impugnare la sentenza resa sulla domanda avanzata dal privato interessato, laddove il contrario č a dirsi quando sia in discussione l'illegittimitą, per contraffazione del marchio stesso, o la questione relativa alla sussistenza di atti di concorrenza sleale per uso di segni distintivi idonei a produrre confusione. Pertanto, qualora il P.M. sia intervenuto nel giudizio di merito avente ad oggetto la contraffazione del marchio, la mancata notificazione del ricorso per cassazione anche nei suoi confronti non incide sull'ammissibilitą del ricorso stesso, né rende necessaria l'integrazione del contraddittorio, in quanto, non essendogli attribuito il potere d'impugnazione, le sue funzioni vengono ad identificarsi con quelle che svolge il P.G. presso il giudice ad quem e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a quest'ultimo.