(massima n. 1)
La legittimazione a proporre impugnazione da parte dell'ufficio del pubblico ministero si determina avendo riguardo all'ufficio funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, salvo deroghe espresse; anche se, proposta l'impugnazione stessa, legittimato a compiere i relativi atti nella fase di gravame č l'ufficio funzionante presso il giudice dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale avverso un decreto della Corte di appello con il quale era stato rigettato un reclamo da essa Procura della Repubblica presentato avverso l'avvenuta omologa di delibera assembleare societaria modificativa dell'atto costitutivo di una Srl).