(massima n. 1)
Nel procedimento relativo alla liquidazione dell'indennitą spettante al custode di cose sottoposte a sequestro penale č parte necessaria il P.M., quale organo preposto alla vigilanza sull'osservanza delle leggi ed alla tutela dei diritti e degli interessi anche finanziari dello Stato; ne consegue l'inammissibilitą del ricorso per cassazione proposto dal custode ex art. 111 Cost., notificato al giudice che ha emesso il provvedimento di liquidazione e non al P.M.