(massima n. 1)
In tema di sequestro conservativo mobiliare, la competenza a sostituire il custode spetta non al giudice dell'esecuzione bensģ a quello che l'abbia autorizzato avendo lo stesso i poteri di vigilanza e controllo sull'attivitą del custode dei beni di sequestro, ancorché la nomina sia avvenuta ad opera dell'Ufficiale giudiziario procedente.