(massima n. 1)
Con riguardo all'esecuzione mobiliare conseguente al sequestro conservativo di un autoveicolo, l'ordinanza di surroga del custode, la quale ha natura meramente conservativa, č sottratta ad ogni impugnazione (come, del resto, espressamente disposto dall'art. 66 c.p.c.), salvo che si contesti la stessa competenza del giudice ad emettere il provvedimento. Pure non impugnabili sono i provvedimenti lato sensu amministrativi inerenti all'uso della cosa pignorata o sequestrata e, in generale, gli atti adottati dal giudice nell'esercizio del suo potere di direzione del processo esecutivo, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva. (Nella specie, il pretore aveva respinto la richiesta del debitore di essere nominato custode e di usare l'autovettura sequestrata).