(massima n. 1)
Il consulente di parte svolge, nell'ambito del processo, attivitā di natura squisitamente difensiva, ancorchč di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita; pertanto, il suo espletamento č riconducibile al contratto d'opera professionale; ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali, mentre non č possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d'ufficio, la cui attivitā non si ricollega ad un rapporto contrattuale. (Applicando detto principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che aveva confermato quello del giudice delegato al fallimento, con il quale, al consulente di parte nominato dalla procedura nell'ambito di un giudizio di revocatoria da essa promosso, era stato liquidato il compenso in base alla tariffa di cui al D.M. 30 maggio 2002, applicabile agli ausiliari del curatore).