(massima n. 1)
La mancanza o l'invaliditā della iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici non č motivo di nullitā della relativa nomina da parte del giudice, la cui scelta č insindacabile in sede di legittimitā, cosė come quella di attenersi, in tutto o in parte, al relativo parere, ove la stessa sia sorretta da adeguata motivazione.