(massima n. 1)
La sottoscrizione dei provvedimenti del giudice da parte del cancelliere, prevista dall'art. 57 comma secondo c.p.c. ha la sola funzione di autentica della sottoscrizione del magistrato che la precede; ne consegue che la sua mancanza non importa la nullitą del provvedimento (nella specie: decreto del giudice delegato al fallimento con il quale il curatore era stato autorizzato a proporre il ricorso per cassazione), qualora il cancelliere ne abbia attestato l'avvenuto deposito, in quanto tale attestazione implica e assorbe la predetta funzione autenticatrice.