(massima n. 1)
Il fatto che il collegio giudicante nella fase di rinvio sia stato presieduto da un magistrato autore di altre sentenze pronunciate in cause analoghe e parallele a quella oggetto di rinvio non viola il principio dell'alteritą del giudice del rinvio sancito dall'art. 383 c.p.c., né integra una qualche ipotesi di incompatibilitą funzionale e, in particolare, quella prevista come causa di astensione obbligatoria dall'art. 51, comma primo, n. 4, c.p.c. per il caso in cui il giudice abbia nella stessa causa «conosciuto come magistrato in altro grado del processo», né viola l'art. 37, lettera b) del nuovo codice di procedura penale, estensibile analogicamente al processo civile, sotto il diverso profilo della anticipata manifestazione del convincimento del giudice.