(massima n. 1)
L'obbligo di astensione di cui all'art. 51, comma primo, n. 4, c.p.c. deve essere circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia nel precedente grado di giudizio, e non può estendersi ai casi in cui abbia partecipato alla decisione dichiarativa dell'incompetenza, seguita da pronuncia della Corte di cassazione — adita con regolamento di competenza — che ha dichiarato la sussistenza della competenza declinata. In ogni caso, sul piano generale, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere dedotta in sede di impugnazione a fondamento della nullità della sentenza, se non sia stata proposta a riguardo dalla parte interessata istanza di ricusazione.