(massima n. 1)
Allorquando una controversia che, per effetto del disposto dell'art. 244 D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (a mente del quale «le funzioni del pretore non espressamente attribuite ad altra autorità sono attribuite al Tribunale in composizione monocratica»), avrebbe dovuto svolgersi davanti al tribunale in composizione monocratica (nella specie, opposizione avverso la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, comma sesto, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286), si svolga invece dinanzi al tribunale in composizione collegiale, si verifica una nullità del procedimento, regolata dall'art. 50 quater c.p.c., in forza del quale le disposizioni sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale, di cui agli artt. 50 bis e 50 ter c.p.c., non si considerano attinenti alla costituzione del giudice; ne consegue che la nullità suddetta è sottoposta alle sanatorie generali previste dall'art. 157 c.p.c., tra le quali quella determinata dall'acquiescenza manifestata dalla parte interessata a dedurle. (Nella specie, trattato il ricorso in opposizione avverso la revoca del permesso di soggiorno dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica e non avendo la parte nulla eccepito al riguardo, la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso proposto avverso il decreto della corte d'appello in sede di reclamo, ha ritenuto che fosse preclusa in tale sede la possibilità di dedurre la nullità perché sanata per acquiescenza).