(massima n. 1)
L'inosservanza delle disposizioni dettate dall'art. 50 bis c.p.c. sulla composizione collegiale del tribunale(nella specie relativamente a causa di riduzione per lesione di legittima) determina, ai sensi dell'art. 50 quater, una nullitą da fare valere, secondo quanto previsto dall'art. 161 c.p.c., con i motivi di gravame.