(massima n. 1)
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce un'autonoma causa di nullitą della decisione e non una forma di nullitą derivata da quegli atti che l'hanno preceduta, con la conseguenza che non appare possibile ipotizzare nel riportato caso una rinuncia tacita ad opporre il vizio del provvedimento prima della sua emissione con riferimento all'acquiescenza prestata ad atti prodromici e, neppure, ravvisare un nesso eziologico tra il comportamento omissivo di una o di entrambe le parti e la violazione da parte del tribunale dell'obbligo di verificare, all'atto della decisione, le norme che regolano la propria composizione. (Nella specie, in relazione ad un ricorso avverso decisione del tribunale in composizione collegiale resa a seguito di opposizione a decreto di liquidazione di compensi in favore di c.t.u., la S.C. ha rigettato l'argomentazione dei controricorrenti, secondo cui si sarebbe dovuto intendere che la ricorrente, originaria opposta, non avendo formulato alcuna riserva sulla costituzione del tribunale, avesse accettato la collegialitą del giudice dinanzi al quale era stata evocata, cosģ rinunciando a far valere il vizio della decisione derivante dalla costituzione del tribunale). (Mass. redaz.).