(massima n. 2)
Nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50, secondo comma, c.p.c., che può esser dichiarata dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione) o dal giudice appositamente adito, ovvero, incidenter tantum da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, la notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio ha soltanto effetto interruttivo della prescrizione, e non anche sospensivo, poiché quest'ultimo è operante, ai sensi dell'art. 2945 c.c., solo se l'estinzione del giudizio viene evitata.