(massima n. 1)
La sentenza che dichiari l'incompetenza territoriale, al di fuori delle ipotesi dell'incompetenza per materia o territoriale inderogabile regolata dall'art. 28 c.p.c., quando non sia seguita dalla riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c. non preclude la proposizione in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice.