(massima n. 1)
Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c. la riassunzione della causa - l'attuazione della quale attraverso la citazione, invece che nella forma dell'apposita comparsa, non prevista a pena di nullitā, č ugualmente utile allo scopo di consentire la prosecuzione del processo - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in difetto, in quello di legge, la conseguente traslatio judicii comporta che correttamente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 125 att. c.p.c. e 170 stesso codice, viene notificato l'atto riassuntivo presso il procuratore della parte giā costituito innanzi al giudice incompetente.