(massima n. 1)
Con la sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito ha termine il procedimento davanti al medesimo giudice, e in tal senso detta sentenza è «definitiva», ma, se la causa viene riassunta tempestivamente davanti al giudice dichiarato competente, il processo inteso in senso tecnico, come svolgimento di attività diretta alla emanazione di provvedimenti giurisdizionali incidenti sugli interessi sostanziali dedotti in giudizio, continua davanti al nuovo giudice, come espressamente previsto dall'art. 50, comma 1, c.p.c., con disposizione applicabile a prescindere dal tipo di incompetenza e, in particolare, anche in caso di dichiarazione di incompetenza per materia e valore che comporti il passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro, senza che in senso ostativo rilevi in tal caso la formulazione nell'atto di riassunzione di richieste istruttorie non contenute nell'originario atto di citazione. Nel quadro della unitarietà del processo e della conservazione degli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente, deve escludersi la necessità di una nuova procura alle liti ai fini della riassunzione del giudizio, che l'originario difensore è abilitato a promuovere sulla base della iniziale procura.