(massima n. 1)
La disciplina della "translatio iudicii", di cui all'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, riguarda esclusivamente la decisione delle questioni di giurisdizione e non trova applicazione con riferimento alle questioni di competenza; ne consegue che č inammissibile il ricorso in riassunzione di domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, proposto, al fine di ottenere il trasferimento del rapporto processuale, davanti alla medesima corte d'appello la quale, gią in precedenza adita con identica domanda, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ed individuato come competente altra corte, rimanendo tale individuazione irretrattabile ove non impugnata dall'interessato, senza che venga cosģ sottratta l'effettivitą della tutela del diritto della CEDU, in quanto rimessa, piuttosto, al giudice stabilito dalle regole interne di competenza.