(massima n. 1)
La sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata deve indicare davanti a quale giudice il processo deve proseguire; con la conseguenza che, nelle ipotesi in cui il giudice ha il potere di rilevare d'ufficio la propria incompetenza (art. 28 e art. 38 primo comma, c.p.c., quest'ultimo nel testo sub art. 4 legge n. 353 del 1990), alla mancanza di elementi per l'individuazione del foro competente (che, invece nei casi di incompetenza eccepita dalle parti devono risultare dalle allegazioni di queste) il giudice medesimo deve supplire avvalendosi dei propri poteri e, cosģ, nell'indicare alle parti l'esistenza di una questione rilevabile di ufficio, chiedere ad esse i chiarimenti necessari ai fini della concreta individuazione del giudice competente.