(massima n. 1)
Nel caso di contemporanea pendenza davanti a giudici diversi di due controversie promosse dallo stesso soggetto al fine del riconoscimento della pensione di invalidità ex artt. 9 e 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, si configura, per l'identità degli elementi dei rispettivi rapporti processuali, la situazione di litispendenza (ravvisabile anche quando il giudizio iniziato per primo abbraccia un periodo pensionistico più ampio del secondo, data l'unica obiettività del bene richiesto caratterizzante entrambi i petitum), che è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, pure in sede di legittimità, sicché, ove il giudice del merito successivamente adito non si sia pronunziato sul punto, alla relativa declaratoria, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., deve provvedere la Suprema Corte, disponendo altresì — in luogo della cancellazione della causa dal ruolo prescritta dall'art. 39 citato, provvedimento tipico dei giudizi di merito postulante un'anteriore iscrizione a ruolo — la cassazione senza rinvio, a norma dell'art. 382, secondo comma, c.p.c., della sentenza emessa da tale giudice, la cui omissione in ordine all'indicata declaratoria si risolve in un'ipotesi di impromovibilità o, comunque, di improseguibilità della causa per ragioni di ordine pubblico processuale (ne bis in idem).