(massima n. 1)
A norma dell'art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e di contenuto indicati in detta disposizione, con la conseguenza che è inammissibile un nuovo atto successivamente notificato a modifica o ad integrazione del primo, sia se concerna l'indicazione dei motivi, ostandovi il principio della consumazione dell'impugnazione, sia se tendente a colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti, quale l'esposizione dei fatti di causa, essendo possibile la proposizione di un nuovo ricorso (ove non siano decorsi i termini dell'impugnazione) solo in sostituzione — non ad integrazione, né a correzione — di un ricorso viziato ma non ancora dichiarato inammissibile.