(massima n. 1)
La modifica non transitoria, in conseguenza di bonifica, del corso di un fiume comportava nel vigore del testo dell'art. 947 c.c. precedente alla novella di cui alla legge n. 37 del 1994 (norma priva di efficacia retroattiva) la perdita della demanialitą naturale del terreno reliquato ed il suo passaggio al patrimonio disponibile dello Stato, con esclusione dell'accessione automatica al suolo dei proprietari rivieraschi.