(massima n. 1)
In tema di accessione fluviale, il presupposto perché possa originarsi il diritto di accessione in favore dei proprietari confinanti dell'alveo derelitto di un fiume o torrente, secondo il disposto degli artt. 942 947 c.c. (nel testo precedente alla novella introdotta con legge 5 gennaio 1994, n. 37 e applicabile ratione temporis qualora la situazione ambientale cui si fa riferimento si sia verificata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina), č che il corso d'acqua abbia abbandonato il letto per una forza spontanea, e non per l'opera dell'uomo.