(massima n. 1)
Sebbene, ai fini della determinazione della competenza per materia, si debba aver riguardo all'oggetto della domanda ed ai fatti posti a fondamento della stessa, senza che il giudice adito possa, al riguardo, compiere attività istruttoria, egli deve, tuttavia, verificare, sulla base delle deduzioni delle parti e della documentazione da esse prodotta, se prima facie non sia in effetti configurabile la propria competenza. (Alla stregua del principio di cui in massima, la S.C., in sede di regolamento di competenza richiesto d'ufficio da un pretore innanzi al quale era stata riassunta, a seguito di declaratoria di incompetenza per materia e per valore del giudice di pace, una causa, per risarcimento dei danni riportati all'abitazione dell'attore dell'incendio sprigionatosi da un'autovettura in sosta nella pubblica strada — causa proposta innanzi al predetto giudice sul presupposto che il danno fosse stato causato da circolazione di veicolo — ha ritenuta corretta la pronuncia del giudice di pace, che aveva, invece, escluso la ricorrenza di un evento riconducibile alla circolazione stradale).