(massima n. 1)
In tema di competenza per territorio, se con la domanda è fatta valere un'obbligazione di pagamento di somma di denaro, che si assuma essere stata d'accordo tra le parti sostituita ad una precedente obbligazione di consegna cose mobili determinate ed il convenuto contesta che tale novazione vi sia stata, ai fini dell'applicazione del criterio di collegamento del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita (art. 20 c.p.c. ed art. 1182, commi primo e terzo, c.c.), non è dato compiere un accertamento allo stato degli atti sulla circostanza dell'intervenuta novazione, giacché questa rileva come fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio ed il suo accertamento appartiene alla decisione sul merito della domanda, che, in caso di esito negativo, deve essere rigettata.