(massima n. 1)
Qualora il convenuto eccepisca tempestivamente l'incompetenza per territorio, indicando il giudice ritenuto competente, e l'attore aderisca a tale indicazione, il giudice adito deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice indicato come competente senza poter procedere alla designazione di altro foro ugualmente competente, ove tale designazione non sia stata fatta dal convenuto al momento della proposizione dell'eccezione ovvero non sia stata previamente rilevata d'ufficio.