(massima n. 1)
Qualora una delle parti, nel giudizio di primo grado, abbia proposto l'eccezione di incompetenza per valore e poi vi abbia espressamente rinunciato, l'eccezione non può essere ulteriormente dedotta con ricorso per regolamento di competenza perché, per effetto della rinuncia, essa deve intendersi come non proposta, con la conseguente sua preclusione ex art. 38 c.p.c.