(massima n. 2)
Le isole che si formano nel letto dei fiumi o torrenti, di cui è prevista la demanialità dall'art. 945, primo comma, c.c. (i cui commi secondo e terzo sono stati abrogati dall'art. 2 della legge 5 gennaio 1994 n. 37), non appartengono al cosiddetto demanio necessario dello Stato, ai sensi dell'art. 822, primo comma, c.c., ma al demanio non necessario, o legale, secondo la previsione del secondo comma dello stesso articolo, a norma del quale fanno parte del demanio pubblico, ove appartenenti allo Stato, anche i vari beni ivi specificamente elencati ed inoltre «gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico». Ne consegue che l'entrata in vigore del suindicato art. 945 del codice civile del 1942, innovativo rispetto ali art. 458 del codice civile del 1865, che ammetteva la proprietà privata per le isole nate nei fiumi o torrenti non navigabili né atti al trasporto, non ha ipso iure fatto diventare demaniali le isole appartenenti a privati.