(massima n. 1)
Nel procedimento davanti al giudice di pace, qualora, alla prima udienza, questi abbia dichiarato la contumacia del convenuto, procedendo alla celebrazione di una seconda e di una terza udienza, al convenuto che si costituisca tardivamente è preclusa la facoltà di eccepire l'incompetenza per territorio derogabile, in quanto la relativa eccezione, in siffatto giudizio — la struttura del quale è articolata in una tendenziale unica udienza di trattazione — non può essere proposta oltre la prima udienza. Né rileva che il giudice di pace, ai sensi del quarto comma dell'art. 320 c.p.c., possa fissare una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova, atteso che detta disposizione non consente di esperire attività contrastanti con la struttura della udienza prevista nel citato articolo, nella quale si deve concentrare l'attività della trattazione preliminare della causa, l'attività istruttoria e quella conclusiva, senza che si possa scindere l'udienza di prima comparizione da quella di trattazione.