(massima n. 1)
In applicazione degli artt. 38, secondo comma, 166, 171, secondo comma e 167, secondo comma, c.p.c. (quest'ultimo nel testo vigente a decorrere dal 22 giugno 1995 e fino all'entrata in vigore, in data 1 marzo 2006, delle modifiche introdotte con il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, conv. con mod. nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ), l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile č formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione, anche se essa č depositata con la costituzione del convenuto «fino alla prima udienza » mentre, successivamente alla entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2005, l'eccezione č tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. (Principio enunciato dalle S.U. ai sensi dell'art. 363 c.p.c. nell'ambito di una pronuncia di inammissibilitą del ricorso ).