(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'art. 38 del c.p.c., come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (che, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente articolo 28 - ossia fuori dei casi in cui essa č inderogabile - č eccepita «a pena di decadenza» nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come «non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente») letto in coordinamento sistematico con gli articoli 112, 167, primo comma e 171, comma secondo dello stesso codice (nella parte in cui, rispettivamente, prevedono: il divieto per il giudice di pronunziare d'ufficio su eccezioni riservate alle parti; l'onere del convenuto di proporre tutte le sue difese nella comparsa di risposta; la soggezione del convenuto, tardivamente costituitosi, alle decadenze gią verificatesi in suo danno) consente di ritenere confermato il principio per cui nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto deve eccepire nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi, a pena di inefficacia dell'eccezione, qual č il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericitą o incompletezza dell'eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.