(massima n. 1)
Il convenuto che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare tempestivamente, con il primo atto difensivo (nella specie tale era l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), la competenza del giudice adito, con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con la conseguenza che, in difetto di tale specifica e tempestiva contestazione, la competenza resta radicata presso il giudice adito, in forza del criterio di competenza non contestato, senza che possa assumere rilievo la successiva indicazione di nuove ragioni di incompetenza (indicazione nella specie avvenuta all'udienza di prima comparizione).