(massima n. 1)
L'eccezione d'incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti d'istruzione con possibilitą di prove costituende, ma va decisa sulla base delle risultanze processuali disponibili, dovendosi tenere distinte le questioni concernenti il merito della causa, da decidersi all'esito dell'istruzione probatoria, da quelle relative alla competenza da decidersi allo stato degli atti.