(massima n. 1)
La competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro e previdenziali, nonostante la sua non esatta inquadrabilità nel paradigma del primo e terzo comma dell'art. 38 c.p.c., è inderogabile; pertanto, una volta che sia stata eccepita l'incompetenza per territorio del giudice adito, rientra nel potere-dovere del medesimo l'identificazione del giudice territorialmente competente (ancorché diverso da quello indicato da chi ha sollevato l'eccezione o dalle altre parti), essendo in contrario irrilevante che l'attore abbia aderito all'eccezione sollevata dal convenuto o che quest'ultimo abbia posto in essere una (inamissibile) rinuncia all'eccezione già ritualmente proposta.