(massima n. 1)
In tema di regolamento di competenza (nella specie, per territorio), la disposizione dettata dall'art. 38 c.p.c. è volta a regolare, oltre il tempo, anche i modi dell'eccezione, ed alla sua osservanza è condizionato il dovere del giudice di decidere su tale aspetto della controversia, sicché questioni che riguardino l'applicazione della norma alla concreta situazione processuale, benché attinenti al merito (come, nella specie, la questione relativa ai singoli fori solutionis di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. non sono legittimamente distinguibili, né separabili, dalla questione di competenza considerata nel suo complesso.