(massima n. 1)
Costituisce eccezione nuova e come tale inammissibile in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353/1990, l'eccezione di usucapione che, essendo riconducibile al tema della prescrizione del diritto, non è fra quelle rilevabili d'ufficio.