(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 38 c.p.c., nel nuovo testo di cui all'art. 4 della legge n. 353 del 1990 (in vigore dal 30 aprile 1995), laddove ha introdotto una generale barriera temporale preclusiva ai fini della possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza, fissandola nella prima udienza di trattazione, deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria, ma anche ai processi di tipo camerale, almeno allorché questi siano utilizzati dal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti. Da ciò consegue che essa si renda operativa anche allorché vertasi in materia di avvenuta violazione delle norme relative alla competenza funzionale (sancita dagli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942) del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo, a liquidare le spese ed i compensi dell'avvocato nei confronti del proprio cliente.