(massima n. 1)
Anche nel vigore delle norme di cui agli artt. 942, 946, 947 vecchio testo del codice civile (anteriormente, cioč, alla novella di cui alla legge 37/1994), le accessioni fluviali comportavano l'acquisto della proprietą da parte dei proprietari rivieraschi solo se determinate da eventi naturali, e non dall'opera artificiale dell'uomo.